Convenzione
Art. 9
9 / 20In vigore dal 21 ago 1977
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1) In vista di facilitare l'applicazione della Convenzione, le disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VI della Convenzione stessa sono applicabili al di fuori dei limiti nazionali di pesca.
2) Per "Ufficiali autorizzati" s'intendono gli Ufficiali che le Parti Contraenti possono designare ai sensi delle presenti disposizioni.
3) Ogni Parte Contraente, a richiesta di un'altra Parte Contraente, notifica a quest'ultima i nominativi degli Ufficiali autorizzati che essa ha designato ai sensi delle presenti disposizioni o i nomi delle imbarcazioni a bordo delle quali essi sono imbarcati.
4) Gli Ufficiali autorizzati vigilano affinché le disposizioni della Convenzione siano applicate, svolgono indagini e riferiscono i casi di infrazioni a tali disposizioni, assumono informazioni nei casi di danni, richiamano se necessario l'attenzione dei proprietari dei battelli delle Parti Contraenti sulle disposizioni della Convenzione, e collaborano a tali fini con gli Ufficiali autorizzati delle altre Parti Contraenti.
5) Allorchè un Ufficiale autorizzato ha motivo di credere che un battello di una Parte Contraente qualunque non rispetta le disposizioni della Convenzione, egli può procedere all'identificazione del battello, fare in modo di ottenere da tale battello le informazioni necessarie e compilare un rapporto. Se il caso è abbastanza serio, egli può dare ordine al battello di fermarsi o, se si rivela necessario verificare i fatti, può salire a bordo per svolgere indagini e compilare un rapporto.
6) Se un Ufficiale autorizzato ha motivo di credere che un battello o i suoi strumenti abbiano causato un danno a un altro battello o ai suoi strumenti e che tale incidente sia dovuto a un'infrazione alla Convenzione, egli può, nelle condizioni indicate al paragrafo precedente, dare a qualsiasi battello interessato l'ordine di fermarsi e salire a bordo per svolgere indagini e compilare un rapporto.
7) Gli Ufficiali autorizzati non devono dare a un battello da pesca l'ordine di fermarsi mentre sta pescando, calando a mare o ritirando le sue reti, salvo in caso d'urgenza per evitare avarie ad altri battelli o strumenti.
8) Gli Ufficiali autorizzati non spingeranno le loro indagini più in là di quanto non sia necessario per verificare se ci sia stata infrazione alle disposizioni della Convenzione o, se essi giudicano che vi sia stata un'infrazione, per ottenere informazioni circa i fatti, e si comporteranno in qualsiasi circostanza in, modo da intervenire e da ostacolare i battelli il meno possibile.
9) Allorquando battelli o strumenti da pesca vengono danneggiati, gli Ufficiali autorizzati possono proporre di conciliare in mare gli interessati e, con il consenso delle Parti in causa, aiutarli ad addivenire a una composizione.
A richiesta delle Parti in causa, gli Ufficiali autorizzati stendono un atto indicante i termini della composizione cui si è addivenuti.
10) La resistenza opposta da parte di un battello alle disposizioni di un Ufficiale autorizzato viene considerata come resistenza all'autorità nazionale da cui dipende tale battello.
11) Le Parti Contraenti prendono in esame i rapporti degli Ufficiali autorizzati stranieri, compilati in applicazione delle presenti disposizioni, e danno seguito a tali rapporti come se emanassero dai loro propri Ufficiali. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo a una Parte Contraente di dare al rapporto di un Ufficiale autorizzato straniero una forza probante superiore a quella che tale rapporto avrebbe nel paese dell'Ufficiale da cui emana. Le Parti Contraenti collaborano per facilitare le procedure giudiziarie o altre, avviate sulla base del rapporto compilato da un Ufficiale autorizzato in applicazione della presente Convenzione.
12) Gli Ufficiali autorizzati non esercitano il loro potere di salire a bordo di un battello di un'altra Parte Contraente qualora un Ufficiale autorizzato di tale Parte Contraente sia disponibile e si trovi in condizioni di farlo egli stesso.
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