Convenzione
Art. 8
8 / 20In vigore dal 21 ago 1977
.
1) Ciascuna Parte Contraente s'impegna ad adottare le misure appropriate al fine di mettere in vigore e di far rispettare le disposizioni della presente Convenzione nei riguardi dei suoi battelli e dei loro strumenti.
2) All'interno della zona di pesca sottoposta alla sua giurisdizione, lo Stato rivierasco è responsabile della messa in vigore e del rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
3) All'interno di detta zona, lo Stato rivierasco può contemplare delle norme speciali e delle esenzioni da una qualsiasi delle norme degli Allegati da II a V della presente Convenzione, per i battelli o strumenti che, per le loro dimensioni o loro tipo, operano o sono utilizzati soltanto nelle sue acque costiere, a condizione che non ne derivi alcuna discriminazione nè di diritto nè di fatto nei confronti dei battelli delle altre Parti Contraenti aventi il diritto di pescare nelle dette acque. Prima di stabilire tali norme o esenzioni speciali in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, per delle zone all'interno delle quali operano battelli da pesca stranieri, una Parte Contraente deve informare di tale sua intenzione le Parti Contraenti interessate e consultarle se queste lo desiderano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-8