Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Fermo restando il rispetto del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, tutti i battelli devono manovrare in modo da non intralciare le operazioni dei battelli da pesca e da non danneggiare gli strumenti da pesca, e devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato V della presente Convenzione. 2) Al fine di assicurare l'applicazione di tali disposizioni, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono, di loro propria iniziativa, notificare alle autorità competenti di altre Parti Contraenti che potrebbero esservi interessate le concentrazioni o le probabili concentrazioni di battelli da pesca o di strumenti da pesca di cui esse siano a conoscenza; le Parti Contraenti che ricevono tali notifiche, adotteranno tutte le disposizioni pratiche per informarne i loro battelli. Gli Ufficiali autorizzati designati in applicazione dell' della Convenzione potranno anche attirare l'attenzione dei battelli sugli strumenti posti in mare.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-6