Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 21 ago 1977
. Le reti, le lenze e altri strumenti posti in mare, nonché le reti o le lenze derivanti devono essere contrassegnati in modo da segnalare la loro posizione e la loro estensione. Il contrassegno deve essere conforme alle disposizioni dell'Allegato IV della presente Convenzione.
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