Convenzione
Art. 2
2 / 20In vigore dal 21 ago 1977
.
Nulla, nella presente Convenzione, può essere considerato come pregiudicante i diritti, le rivendicazioni o i pareri di una Parte Contraente, per quanto concerne i limiti delle acque territoriali o i limiti nazionali di pesca o la giurisdizione di uno Stato rivierasco sulla pesca.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-2