Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, qualsiasi Stato che non l'abbia ancora firmata può in qualsiasi momento aderirvi, previo accordo dei tre quarti delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è richiesto l'accordo soltanto dei tre quarti delle Parti Contraenti. 2) L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato che vi aderisce, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento d'adesione. 3) Prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi di uno Stato che vi ha aderito in virtù del presente articolo, una Parte Contraente può in qualsiasi momento formulare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell' nei confronti di detto Stato.
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