Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Qualsiasi Parte Contraente può proporre emendamenti agli Allegati della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà indirizzato al Governo depositario, che ne trasmetterà copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Il Governo depositario informerà tutte le Parti Contraenti della data in cui ha ricevuto le notifiche d'accettazione di un emendamento dai due terzi delle Parti Contraenti. L'emendamento entrerà in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il centocinquantesimo giorno dopo detta data, a meno che, entro un termine di centoventi giorni a decorrere da detta data, una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrerà in vigore. 2) A richiesta di tre Parti Contraenti, il Governo depositario convocherà una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se è il caso di emendare gli Allegati della presente Convenzione. Un emendamento adottato in tale riunione dai due terzi delle Parti Contraenti rappresentate sarà notificato dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entrerà in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il duecentodecimo giorno dopo la data di detta notifica, a meno che entro centottanta giorni a decorrere dalla data della notifica una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrerà in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-11