Ratifica ed esecuzione della convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Commettere intenzionalmente: a) un omicidio Volontario, un sequestro di per Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Ogni Stato Parte adotterà quelle misure che potranno rendersi necessarie al Art. 4 ARTICOLO 4. Gli Stati Parti coopereranno nella prevenzione dei reati di cui all'articolo 2 Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Lo Stato Parte nel quale sia stato commesso uno dei reati di cui all'artico Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Dopo essersi convinto che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte su Art. 7 ARTICOLO 7. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovi il presunto trasgressore, nel caso Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Nella misura in cui i reati di cui all'articolo 2 non siano elencati quali Art. 9 ARTICOLO 9. Dovrà essere garantito un equo trattamento in tutti gli stadi del procedimento Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Gli Stati Parti si forniranno l'un l'altro il più ampio grado di assistenz Art. 11 ARTICOLO 11. Lo Stato Parte ove un presunto trasgressore venga processato dovrà comunicare Art. 12 ARTICOLO 12. Le disposizioni della presente Convenzione non avranno alcun effetto sull'app Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti sull'interpretazione o sull'ap Art. 14 ARTICOLO 14. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 Art. 15 ARTICOLO 15. La presente Convenzione dovrà essere ratificata. Gli strumenti di ratifica ve Art. 16 ARTICOLO 16. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione da parte di qualsiasi Sta Art. 17 ARTICOLO 17. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del d Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Qualsiasi Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante noti Art. 19 ARTICOLO 19. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati, interal Art. 20 ARTICOLO 20. L'originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, inglese, francese Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360