Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui all' della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvederà alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.
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