Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 ago 1977
Ai sensi e per gli effetti di cui all', paragrafo 2, della predetta convenzione, lo Stato italiano invierà agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale.
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