Art. 9
ConvenzioneTitolo III

Art. 9

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In vigore dal 21 ago 1977
. 1. L'esecuzione nello Stato di residenza non avrà luogo: (a) se l'autore dell'infrazione è stato oggetto di una decisione definitiva per gli stessi fatti; (b) se la prescrizione della sanzione si è verificata secondo la legislazione dello Stato d'infrazione o di quella dello Stato di residenza; (c) se l'autore dell'infrazione beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato di residenza o nello Stato d'infrazione. 2. Lo Stato di residenza potrà rifiutare l'esecuzione: (a) se le autorità competenti di tale Stato hanno deciso di non iniziare un procedimento o di porre fine ai procedimenti iniziati per gli stessi fatti; (b) se i fatti che motivano la condanna sono oggetto di procedimenti in tale Stato; (c) nella misura in cui detto Stato ritenga che tale esecuzione potrebbe arrecare pregiudizio ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico sarebbe incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del suo diritto penale, soprattutto se, data la sua età, l'autore dell'infrazione non avrebbe potuto essere condannato in detto Stato.
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