Convenzione›Titolo V
Art. 35
35 / 35In vigore dal 21 ago 1977
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La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche da essa autorizzate verranno applicate soltanto alle infrazioni stradali commesse dopo la sua entrata in vigore tra le Parti contraenti interessate.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 30 novembre 1964, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-35