Art. 35
ConvenzioneTitolo V

Art. 35

35 / 35
In vigore dal 21 ago 1977
. La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche da essa autorizzate verranno applicate soltanto alle infrazioni stradali commesse dopo la sua entrata in vigore tra le Parti contraenti interessate. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 30 novembre 1964, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-35