Convenzione›Titolo V
Art. 34
34 / 35In vigore dal 21 ago 1977
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Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presenta Convenzione:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
(c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con l';
(d) ogni dichiarazione e notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell', del paragrafo 2 dell', dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'-5, del paragrafo 2 dell' e del paragrafo 4 dell';
(e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
(f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell';
(g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
(h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dello e la data in cui la denuncia avrà effetto.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-34