Art. 34
ConvenzioneTitolo V

Art. 34

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In vigore dal 21 ago 1977
. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presenta Convenzione: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con l'; (d) ogni dichiarazione e notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell', del paragrafo 2 dell', dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'-5, del paragrafo 2 dell' e del paragrafo 4 dell'; (e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'; (f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'; (g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'; (h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dello e la data in cui la denuncia avrà effetto.
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