Art. 30
ConvenzioneTitolo V

Art. 30

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In vigore dal 21 ago 1977
. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
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