Art. 29
ConvenzioneTitolo V

Art. 29

29 / 35
In vigore dal 21 ago 1977
. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-29