Convenzione›Titolo V
Art. 29
29 / 35In vigore dal 21 ago 1977
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1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-29