Art. 22
ConvenzioneTitolo IV

Art. 22

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In vigore dal 21 ago 1977
. Lo Stato di residenza avrà la competenza a percepire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute in tale Stato. Se esso procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato d'infrazione soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.
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