Convenzione›Titolo IV
Art. 21
21 / 35In vigore dal 21 ago 1977
.
Il ricavato delle multe riscosse in seguito alle richieste di procedimento o di esecuzione sarà acquisito dallo Stato di residenza che ne disporrà a suo piacimento.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-21