Convenzione›Titolo I
Art. 2
2 / 35In vigore dal 21 ago 1977
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1. L'infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento o di esecuzione prevista dall' dovrà essere punita sia dalla legislazione dello Stato d'infrazione che da quella dello Stato di residenza.
2. Ai fini del procedimento o dell'esecuzione sarà applicabile la legislazione dello Stato di residenza, fermo restando che le uniche norme di circolazione prese in considerazione saranno quelle in vigore nel luogo dell'infrazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-2