Art. 18
ConvenzioneTitolo IV

Art. 18

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In vigore dal 21 ago 1977
. Lo Stato di residenza informerà subito lo Stato d'infrazione del seguito dato alle richieste di procedimento o di esecuzione. Gli invierà, in entrambi i casi, un documento che certifica l'esecuzione della sanzione e inoltre, in caso di procedimento, una copia autentica della sentenza definitiva.
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