Convenzione›Titolo IV
Art. 15
15 / 35In vigore dal 21 ago 1977
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1. La richiesta sarà inviata dal Ministero della Giustizia dello Stato d'infrazione al Ministero della Giustizia dello Stato di residenza. La risposta sarà trasmessa attraverso gli stessi canali.
2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate, sia attraverso i canali indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, sia direttamente tra le autorità delle Parti Contraenti.
3. In caso di urgenza, le comunicazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
4. Ciascuna Parte contraente, potrà, con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, informare che intende derogare alle norme relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-15