Art. 12
ConvenzioneTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 21 ago 1977
. In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applicherà, su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione. Lo Stato di residenza potrà applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484#art-c-12