Art. 10
ConvenzioneTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 21 ago 1977
. Se la richiesta prevista dal paragrafo 2 dell' avrà per oggetto l'esecuzione di una sanzione diversa dalla multa, lo Stato di residenza sostituirà, se sarà il caso, alla sanzione inflitta dallo Stato d'infrazione la sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di residenza per un'infrazione analoga. Tale sanzione corrisponderà per quanto possibile, per quanto concerne la sua natura, a quella inflitta dalla sentenza che deve essere eseguita. Essa non potrà nè superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di residenza, nè essere più severa o avere una maggiore durata della sanzione emessa dallo Stato d'infrazione. Nello stabilire la sanzione le autorità competenti dello Stato di residenza potranno prendere in considerazione anche le modalità d'esecuzione della sanzione applicata di solito in tale Stato.
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