Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
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Convenzione
titolo I PRINCIPII FONDAMENTALI
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. L'infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento o di ese titolo II PROCEDIMENTO NELLO STATO DI RESIDENZA
Art. 3 ARTICOLO 3. Le autorità dello Stato di residenza avranno la competenza di iniziare un proc Art. 4 ARTICOLO 4. Le autorità competenti dello Stato di residenza esamineranno la richiesta di p Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Qualora lo Stato d'infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento pr Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Nella richiesta di procedimento verrà menzionata la data in cui tale proced Art. 7 ARTICOLO 7. Gli atti redatti dalle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato d'in titolo III ESECUZIONE NELLO STATO Di RESIDENZA
Art. 8 ARTICOLO 8. Le autorità dello Stato di residenza avranno competenza ad eseguire, su richie Art. 9 ARTICOLO 9. 1. L'esecuzione nello Stato di residenza non avrà luogo: (a) se l'autore dell' Art. 10 ARTICOLO 10. Se la richiesta prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 1 avrà per oggetto l'e Art. 11 ARTICOLO 11. Qualora la richiesta di esecuzione abbia per oggetto il pagamento di una mult Art. 12 ARTICOLO 12. In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applicherà, s Art. 13 ARTICOLO 13. Lo Stato d'infrazione non potrà più procedere ad alcuna misura di esecuzione titolo IV DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Le richieste previste dall'articolo 1 della presente Convenzione verranno Art. 15 ARTICOLO 15. 1. La richiesta sarà inviata dal Ministero della Giustizia dello Stato d'infr Art. 16 ARTICOLO 16. Se lo Stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo Stato d'in Art. 17 ARTICOLO 17. Le Parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che fornisco Art. 18 ARTICOLO 18. Lo Stato di residenza informerà subito lo Stato d'infrazione del seguito dato Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non Art. 20 ARTICOLO 20. Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione s Art. 21 ARTICOLO 21. Il ricavato delle multe riscosse in seguito alle richieste di procedimento o Art. 22 ARTICOLO 22. Lo Stato di residenza avrà la competenza a percepire, su richiesta dello Stat Art. 23 ARTICOLO 23. Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello Stato di residenza n titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 ARTICOLO 24. Ai sensi della presente Convenzione: (a) per "infrazione stradale" s'intende Art. 25 ARTICOLO 25. 1. L'allegato I alla presente Convenzione denominato "Fondo comune di infrazi Art. 26 ARTICOLO 26. La presente Convenzione non limita la competenza dello Stato di residenza in Art. 27 ARTICOLO 27. 1. Se due o più Parti contraenti stabiliscono le loro relazioni sulla base di Art. 28 ARTICOLO 28. Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa curerà; p Art. 29 ARTICOLO 29. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consigl Art. 30 ARTICOLO 30. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Minis Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma o al momento del dep Art. 32 ARTICOLO 32. 1. Ciascuna Parte contraente può, al momento della firma o al momento del dep Art. 33 ARTICOLO 33. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di tempo. 2. Ciascu Art. 34 ARTICOLO 34. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri d Art. 35 ARTICOLO 35. La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche da essa autorizzate ve Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360