Art. 7 · LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Art. 7

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

In vigore dal 1 lug 1977
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i titolari di farmacie, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell' della presente legge.
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