Art. 5 · LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Art. 5

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

In vigore dal 1 lug 1977
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge e nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo, programmano e coordinano l'organizzazione dei servizi, presidi e attività degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio. A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell' della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge. Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari sono assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri sui bilanci dei singoli enti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349#art-5