Art. 3 · LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Art. 3

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

In vigore dal 20 ago 1980
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente adottano i provvedimenti compatibili con la presente legge già riservati alla competenza dei disciolti organi ordinari di amministrazione e compiono qualsiasi atto di gestione, al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi istituzionali già propri dei rispettivi enti, casse, gestioni e servizi preposti all'assistenza sanitaria, attraverso la riscossione dei contributi assicurativi o delle altre entrate, l'erogazione delle spese, comprese quelle riferite alle funzioni trasferite, l'amministrazione del personale secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle competenze, comprese quelle relative al personale comandato ai sensi della presente legge e ai titolari dei trattamenti di quiescenza e di previdenza in applicazione delle rispettive norme regolamentari, la rappresentanza anche in giudizio e quant'altro necessario, in base alle direttive del comitato centrale di cui al successivo . Fermi restando i compiti di cui al precedente comma, per i servizi di assistenza sanitaria resi autonomi ai sensi del terzo comma dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, il commissario liquidatore partecipa alla formazione degli atti relativi al governo del personale addetto ai servizi stessi. Per tutta la durata della gestione commissariale di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci degli enti estinti. Per le gestioni autonome estinte continuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci dell'ente presso il quale la gestione era costituita.
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