Art. 13
LEGGE 29 giugno 1977, n. 349
In vigore dal 1 lug 1977
A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.
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