Art. 34
ConvenzioneTitolo II

Art. 34

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In vigore dal 11 set 1977
Se i dati o documenti comunicati dalla Parte richiedente sono insufficienti o difettosi, la Parte richiesta concederà un termine perché la documentazione sia completata o sanata.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-34