Art. 3
ConvenzioneTitolo II

Art. 3

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In vigore dal 11 set 1977
Per quanto riguarda la materia dell'assistenza giudiziaria, della comunicazione degli atti e delle commissioni rogatorie, le Parti contraenti fanno rinvio ai corrispondenti articoli della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile che è in vigore per entrambe le Parti. Le Parti contraenti convengono inoltre di includere nella Convenzione le disposizioni aggiunte di cui agli articoli che seguono, con le quali intendono integrare le norme relative alle predette materie, come è consentito dalla Convenzione dell'Aja.
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