Convenzione›Titolo IV
Art. 25
46 / 49In vigore dal 11 set 1977
Le controversie fra le Parti contraenti relative alla interpretazione ed applicazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-25