Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 11 set 1977
I cittadini di una delle Parti contraenti, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altra, non possono essere obbligati a prestare cauzione o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio nel territorio dove ha luogo il processo.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-2