Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. 51 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMEN Art. 2 Articolo 2 I cittadini di una delle Parti contraenti, che divengano parte in un giudizio n titolo II ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Art. 3 Articolo 3 Per quanto riguarda la materia dell'assistenza giudiziaria, della comunicazione Art. 4 Articolo 4 Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, proven Art. 5 Articolo 5 Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono per le Parti contraenti Art. 6 Articolo 6 In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, l'atto o la commissione rogato Art. 7 Articolo 7 Le commissioni rogatorie saranno dirette dall'autorità giudiziaria richiedente Art. 8 Articolo 8 Le disposizioni degli articoli precedenti non escludono la facoltà di ciascuna Art. 9 Articolo 9 La commissione rogatoria dev'essere redatta nella lingua dello Stato cui è dire Art. 10 Articolo 10 L'esecuzione delle condanne alle spese di giudizio decisa in uno degli Stati c Art. 29 Articolo 29 Se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di un Art. 30 Articolo 30 Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione può essere puni Art. 31 Articolo 31 La persona oggetto della estradizione non potrà essere sottoposta nel territor Art. 32 Articolo 32 La domanda di estradizione sarà inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Art. 33 Articolo 33 Insieme alla domanda di estradizione sarà inviato: a) Originale o copia autent Art. 34 Articolo 34 Se i dati o documenti comunicati dalla Parte richiedente sono insufficienti o Art. 35 Articolo 35 I. - L'individuo estradato non sarà perseguito, no giudicato o detenuto in ese Art. 36 Articolo 36 Salvo il caso previsto nel paragrafo b) dell'articolo 35, la riestradizione a Art. 37 Articolo 37 I - In caso d'urgenza le autorità competenti della Parte richiedente potranno Art. 38 Articolo 38 Quando le autorità competenti di ciascuna delle Parti hanno notizia dell'esist Art. 39 Articolo 39 Se l'estradizione è richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Art. 40 Articolo 40 I. - La Parte richiesta farà conoscere alla Parte richiedente, per la via dipl Art. 41 Articolo 41 I. - La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, Art. 42 Articolo 42 1. - A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e con Art. 43 Articolo 43 I. - Il transito attraverso il territorio di una delle Parti, di una persona l Art. 44 Articolo 44 Per quanto non disposto nella presente Convenzione, al procedimento di estradi Art. 45 Articolo 45 I documenti saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnat Art. 46 Articolo 46 I. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio della Parte richies titolo III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Art. 11 Articolo 11 Le disposizioni del presente titolo si applicano in materia civile e commercia Art. 12 Articolo 12 Agli effetti della presente Convenzione si intende: 1) Per "decisione": a) Ogn Art. 13 Articolo 13 Le decisioni pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti sono rico Art. 14 Articolo 14 Il riconoscimento è rifiutato: 1) Quando non si verifichino le condizioni prev Art. 15 Articolo 15 Non può rifiutarsi il riconoscimento per il solo motivo che il Tribunale d'ori Art. 16 Articolo 16 Il Tribunale richiesto non procederà a nessun esame nel merito della decisione Art. 17 Articolo 17 Agli effetti della presente Convenzione, il Tribunale d'origine è considerato Art. 18 Articolo 18 Il Tribunale richiesto potrà non riconoscere la competenza del Tribunale d'ori Art. 19 Articolo 19 Possono essere riconosciuti ed eseguiti i provvedimenti di urgenza e cautelari Art. 20 Articolo 20 I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti con Art. 21 Articolo 21 Il procedimento per ottenere l'esecuzione è quello in vigore nell'ordinamento Art. 22 Articolo 22 Gli atti muniti di titolo esecutivo eseguibili nel territorio di una delle Par Art. 23 Articolo 23 La parte che pretende il riconoscimento e che chiede l'esecuzione deve present Art. 24 Articolo 24 Le disposizioni del presente Titolo non sono applicabili alle decisioni rese i Art. 47 Articolo 47 La presente Convenzione si applicherà al territorio nazionale dell'Italia e de Art. 48 Articolo 48 Le difficoltà derivanti dalla applicazione e dalla interpretazione della prese Art. 49 Articolo 49 La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratific titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 Articolo 25 Le controversie fra le Parti contraenti relative alla interpretazione ed appli Art. 26 Articolo 26 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 30 giugno 1851 conclusa Art. 27 Articolo 27 La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, ed entrerà in vigore sessanta Art. 28 Articolo 28 La presente Convenzione avrà durata illimitata. Potrà essere denunziata in qua Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360