Art. 5
In vigore dal 22 lug 1977
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Nel limite di detto importo il beneficio è applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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