Convenzione
Art. XXIV
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In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXIV
Denuncia
1. Allo scadere del termine di sei anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante una notifica al Governo francese, che la notifica agli Stati membri e al Direttore generale. La denuncia ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello durante il quale essa è stata notificata al Governo francese. Dopo che la denuncia ha preso effetto, lo Stato interessato rimane obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni già votati e utilizzati sia per i bilanci ai quali esso partecipava nell'esercizio in cui è stata notificata la sua denuncia al Governo francese, sia per i bilanci degli esercizi precedenti.
2. Lo Stato membro che denuncia la Convenzione deve indennizzare l'Agenzia per ogni perdita di beni che essa subisce sul suo territorio, a meno che un accordo speciale non possa essere concluso con l'Agenzia per assicurare a quest'ultima la continuazione dell'uso di tali beni o la prosecuzione di determinate sue attività sul territorio del detto Stato. Questo accordo speciale determina, fra l'altro, in quale misura e a quali condizioni si continuano ad applicare, per la continuazione dell'uso di detti beni e per la prosecuzione di dette attività, le disposizioni della presente Convenzione dopo che la denuncia ha preso effetto.
3. Lo Stato membro che denuncia la Convenzione e l'Agenzia determinano di comune accordo le obbligazioni complementari che possono essere ascritte a carico dello Stato predetto.
4. Lo Stato interessato conserva i diritti acquisiti prima della data in cui la sua denuncia prende effetto.
Storico versioni
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