Art. XXIII · Notifiche
Convenzione

Art. XXIII

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Notifiche

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXIII Notifiche Il Governo francese notifica a tutti gli Stati firmatari e aderenti: a) la data del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; 1) la data di entrata in vigore della presente Convenzione e dei suoi emendamenti previsti all'articolo XVI, 2; c) la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-xxiii