Art. IX · Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti
Convenzione

Art. IX

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Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IX Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti 1. Qualora l'utilizzazione delle installazioni destinate alle proprie attività e ai propri programmi non ne venga compromessa, l'Agenzia le mette a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia domanda per i bisogni del proprio programma, a spese del predetto Stato. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche relative a tale messa a disposizione. 2. Se, al di fuori delle attività e dei programmi menzionati nell'articolo V, ma nell'ambito degli scopi dell'Agenzia, uno o più Stati membri desiderano intraprendere un progetto, il Consiglio può decidere a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di accordare l'assistenza dell'Agenzia. Le spese effettuate a questo titolo dall'Agenzia sono a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 3. a) I prodotti sviluppati nell'ambito di un programma dell'Agenzia sono forniti a qualsiasi Stato membro che abbia partecipato al finanziamento di tale programma e che ne faccia domanda per le proprie esigenze. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche secondo le quali tali prodotti sono forniti e, in particolare, le disposizioni che l'Agenzia deve prendere nei confronti dei suoi contraenti affinché uno Stato membro richiedente possa procurarsi tali prodotti. b) Questo Stato membro può domandare all'Agenzia di dire se stima che i prezzi proposti dai contraenti siano giusti e ragionevoli e se essa li considererebbe accettabili, nelle stesse condizioni, per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni. c) Il soddisfacimento delle richieste indicate al presente paragrafo non può comportare alcun costo aggiuntivo per l'Agenzia, e lo Stato membro interessato sostiene tutti i costi che ne derivano.
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