Convenzione
Art. IV
4 / 74Scambi di persone
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IV
Scambi di persone
Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui attività si riferisce ai settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti compatibili con l'applicazione generale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-iv