Art. IV · Scambi di persone
Convenzione

Art. IV

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Scambi di persone

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IV Scambi di persone Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui attività si riferisce ai settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti compatibili con l'applicazione generale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo.
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