Allegato I
Art. XXVII
53 / 74In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXVII
L'Agenzia adotta le disposizioni appropriate in vista di una soddisfacente composizione delle vertenze in materia di condizioni di impiego fra l'Agenzia stessa e il Direttore generale, i membri del personale o gli esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xxvii