Art. XXVII
Allegato I

Art. XXVII

53 / 74
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXVII L'Agenzia adotta le disposizioni appropriate in vista di una soddisfacente composizione delle vertenze in materia di condizioni di impiego fra l'Agenzia stessa e il Direttore generale, i membri del personale o gli esperti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xxvii