Art. XXII
Allegato I

Art. XXII

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In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXII 1. L'Agenzia coopera in ogni circostanza con le autorità competenti degli Stati membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di quelli sulla manipolazione degli esplosivi e di materie infiammabili, sulla salute pubblica e sull'ispezione del lavoro, o di altre disposizioni nazionali di natura analoga, e impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti dal presente Allegato. 2. Le modalità della cooperazione menzionata nel paragrafo 1 possono essere precisate negli accordi complementari previsti all'articolo XXVIII.
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