Art. XV
Allegato I

Art. XV

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In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XV Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nell'articolo XVI, il Direttore generale dell'Agenzia, come pure la persona designata ad agire in suo luogo e vece durante la vacanza di tale ufficio, gode dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici di rango analogo.
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