Art. XIX
Allegato I

Art. XIX

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In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XIX Gli articoli XVI e XVIII si applicano a tutte le categorie di personale disciplinate dallo Statuto del personale dell'Agenzia. Il Consiglio determina le categorie di esperti alle quali può essere applicato l'articolo XVII. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti ai quali si riferisce il presente articolo sono periodicamente comunicati agli Stati membri.
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