Art. VII
Allegato I

Art. VII

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In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VII 1. Per l'applicazione degli articoli V e VI, le attività ufficiali dell'Agenzia comprendono le sue attività amministrative, ivi incluso le sue operazioni relative al regime di previdenza sociale, e le attività intraprese nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali, nonché delle relative applicazioni spaziali, conformemente allo scopo dell'Agenzia quale è definito nella Convenzione. 2. Il Consiglio, dopo aver consultato le autorità competenti degli Stati membri interessati, determina caso per caso la misura in cui le altre applicazioni di tale ricerca e di tale tecnologia nonché le attività svolte ai sensi degli articoli V, 2 e IX della Convenzione possono essere considerate come facenti parte delle attività ufficiali dell'Agenzia. 3. Le disposizioni previste agli articoli V e VI non si applicano ai diritti e alle tasse che si riferiscono alla semplice rimunerazione di servizi di pubblica utilità.
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