Art. IV
Allegato II

Art. IV

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In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IV 1. Le spese autorizzate per le attività previste all'articolo V della Convenzione sono finanziate da contributi determinati conformemente all'articolo XIII della Convenzione. 2. Quando uno Stato aderisce alla Convenzione conformemente all'articolo XXII di quest'ultima, si procede a una nuova determinazione dei contributi degli altri Stati membri. Una nuova tabella, che entra in vigore ad una data fissata dal Consiglio, è stabilita in base alle statistiche del reddito nazionale relative agli stessi anni considerati ai fini della tabella esistente. Quando è necessario, si effettuano rimborsi affinché i contributi versati da tutti gli Stati membri per l'esercizio in corso risultino conformi alla decisione del Consiglio. 3. a) Le modalità di versamento dei contributi atte ad assicurare il funzionamento di tesoreria dell'Agenzia sono stabilite nel Regolamento finanziario. b) Il Direttore generale comunica agli Stati membri l'ammontare dei loro contributi e le date alle quali i versamenti debbono essere effettuati.
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