Allegato III
Art. II
62 / 74In vigore dal 22 lug 1977
Articolo II
1. Il programma è eseguito conformemente alle disposizioni della Convenzione e, salvo disposizione contraria del presente Allegato o del regolamento di esecuzione, alle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia. Le decisioni del Consiglio sono adottate conformemente al presente Allegato e al regolamento di esecuzione. In mancanza di espresse disposizioni del presente Allegato o del regolamento di esecuzione, si applicano le regole di voto stabilite dalla Convenzione o dal regolamento interno del Consiglio dell'Agenzia.
2. Le decisioni relative all'inizio di una nuova fase sono adottate a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, a condizione che tale maggioranza rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione di iniziare una nuova fase non può essere adottata, gli Stati partecipanti che intendano comunque proseguire l'esecuzione del programma si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.
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