Allegato III
Art. I
61 / 74In vigore dal 22 lug 1977
ALLEGATO III
PROGRAMMI FACOLTATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO V, 1 b) DELLA CONVENZIONE
Articolo I
1. Quando viene presentata una proposta tendente alla realizzazione di un programma facoltativo compreso nell'articolo V, 1 b) della Convenzione, il Presidente del Consiglio la comunica, per esame, a tutti gli Stati membri.
2. Quando il Consiglio, conformemente all'articolo XI, 5 c) i) della Convenzione, ha dato la sua approvazione alla realizzazione di un programma facoltativo nell'ambito dell'Agenzia, ogni Stato membro che non ha l'intenzione di parteciparvi deve dichiararsi formalmente non interessato a parteciparvi nel termine di tre mesi; gli Stati partecipanti redigono una dichiarazione che, con riserva dell'articolo III, 1, precisa i loro impegni per quanto riguarda i punti seguenti:
a) le fasi del programma;
b) le condizioni per la sua realizzazione e in particolare: il calendario, l'ammontare indicativo dell'onere finanziario globale e quello degli oneri finanziari parziali, relativi alle fasi del programma, nonché ogni altra disposizione concernente la sua gestione e la sua esecuzione;
c) la tabella dei contributi stabilita conformemente all'articolo XIII, 2 della Convenzione;
d) la durata e l'ammontare del primo impegno finanziario definitivo.
3. La Dichiarazione è trasmessa al Consiglio per informazione, insieme con un progetto di regolamento di esecuzione sottoposto alla sua approvazione.
4. Se uno Stato partecipante non è in grado di sottoscrivere le disposizioni contenute nella Dichiarazione e nel regolamento di esecuzione entro il termine fissato dalla Dichiarazione, cessa di essere Stato partecipante. Gli altri Stati membri possono ulteriormente divenire Stati partecipanti sottoscrivendo le predette disposizioni alle condizioni da stabilire con gli Stati partecipanti.
Storico versioni
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