Art. 24 · LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Art. 24

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 giu 1977
Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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