Art. 21 · LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Art. 21

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 lug 1978
Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi , dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi. In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.
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