Art. 15
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
In vigore dal 12 giu 1977
Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro più richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.
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