Art. 1 · LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Art. 1

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

In vigore dal 12 lug 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Allo scopo di: 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; 4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. ) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'.
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