Art. 7
LEGGE 27 maggio 1977, n. 284
In vigore dal 26 giu 1977
A decorrere dal 1 gennaio 1977 le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 25 per cento.
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